Differenze tra pergolato, tettoia e pergotenda

Con un provvedimento del 2005 un Comune impone ad un proprietario la distruzione di:

una struttura in legno di mq 40 circa la quale abbia un’altezza che va da m 2,50 a m 2,85 e copertura con teli plastificati realizzata sul terrazzo della propria casa, la cui presenza era stata accertata in un sopralluogo dei vigili urbani.

Il proprietario presenta ricorso davanti al Tar Lazio, il quale lo nega specificando:

l’intervento ha bisogno del rilascio di permesso di costruire, in quanto parliamo di una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili modeste, quindi priva di un collegamento agibile con il soddisfacimento di esigenze esclusivamente momentanee.

Viene così presentato appello al Consiglio di Stato che, con la nuova sentenza 5008/2018, chiarisce nuovamente la differenza tra pergolato, tettoia e pergotenda:

  • PERGOLATO. Esso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio.
  • TETTOIA. Quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa. Nel caso in specie, dalla documentazione dai reperti fotografici si è rilevato che la struttura in questione presenta appunto una copertura che non assume carattere precario e transitorio e quindi è indispensabile il permesso di costruire.
  • PERGOTENDA. Essa è un mero arredo esterno, di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

Pertanto secondo il Consiglio di Stato l’appello non merita accoglimento.

Commenta