Obbligo libretto di impianto

VALIDITA’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

La validità massima di 10 anni è legata alla presenza del libretto di caldaia/di centrale dell’impianto termico e del rapporto di controllo tecnico e alla loro allegazione alla copia dell’APE.

In caso di allegazione dei suddetti documenti il Soggetto Certificatore specificherà nel campo “Note” dell’APE:

  • di avere preso visione del libretto, riportando la data dell’ultima manutenzione della caldaia e del controllo dei fumi previsti per legge;
  • che la validità massima di 10 anni è comunque subordinata al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

In caso di NON disponibilità dei suddetti documenti il Soggetto Certificatore specificherà nel campo “Note” dell’APE:

  • l’impossibilità di avere preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
  • che la validità massima di 10 anni è legata:

– alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione della
caldaia e di controllo dei fumi previsti per legge;

– al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

che nel caso non venissero eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità dell’APE è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

FAQ

1. Il sottosistema di generazione non è un generatore a fiamma (per esempio: pompa di calore, gruppo frigorifero, teleriscaldamento, cogenerazione): quale modello di libretto di impianto bisogna usare? 
Il nuovo modello del libretto di impianto (D.M. 10/02/2014) comprende anche le macchine frigorifere, il teleriscaldamento e la cogenerazione. Per quanto riguarda l’’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esserci nel caso che l’’impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile) oppure nel caso di generatore alimentato a biomassa. Il nuovo libretto di impianto va compilato in occasione della prima manutenzione.

2. Non ho capito quali documenti devo allegare all’APE.
I documenti da allegare all’APE sono:

3. L’immobile non predispone di impianti termici. Quali documenti devo caricare?
Nel caso in cui l’edificio da certificare sia sprovvisto di impianto termico, si procede secondo le indicazioni contenute nell’’allegato 1 del DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”. Basterà indicare nella sezione riguardante il tipo di impianto la dicitura “Assente”.

4. L’immobile predispone oltre all’impianto per la climatizzazione invernale un secondo impianto per la sola produzione di acqua calda sanitaria. Che succede?
Secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

5. Sono esclusi gli impianti centralizzati?
No. Il discorso è valido anche per gli impianti centralizzati. Molte volte per reperire la documentazione basta contattare l’Amministratore condominiale o il Responsabile dell’impianto.

6. La manutenzione periodica.
Se la Regione in cui vivete non avesse emanato un proprio regolamento, vale la legge nazionale, la quale prevede che i controlli obbligatori siano effettuati:

  • Ogni due anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza;
  • Ogni quattro anni per gli impianti a gas metano o GPL superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza.

Gli obblighi di test periodico riguardano solo gli impianti medio-grandi: dunque le caldaie di potenza superiore a 10 kW e i condizionatori superiori ai 12 kW. La periodicità dei test di sicurezza e salubrità, invece, dev’essere stabilita dai tecnici chiamati per la manutenzione, ma in linea di massima sarà annuale. E’ comunque obbligatorio dotarsi del libretto di impianto.

Chi salta i controlli rischia una sanzione da 500 a 3.000 euro. L’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo, invece, va incontro a multe da 1.000 a 6.000 euro.