Descrizione
*(Lavorativi) Intesi dal completamento dell’ordine e dalla ricezione dei dati per l’invio dei documenti in formato .PDF all’email indicata o .PDF/A con firma digitale. I tempi di consegna del cartaceo (in n°2 copie originali e se richiesto) sono di 1/2 giorni lavorativi. Il servizio esclude il deposito all’Ente preposto.
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Che cos’è la relazione ex Legge 10/91?
La relazione ex Legge 10/91 è in genere richiesta per l’ottenimento di permessi di costruire e ristrutturazioni per edifici civili ed industriali, in conformità al Decreto 2015 (UNI-TS 11300-1/2/3/4). La verifica della legge 10/91 è importante per stabilire l’efficienza energetica del fabbricato e per contenere i consumi energetici.
Al suo interno infatti, vengono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti. Vengono indicate le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Si conclude con l’attestazione e le verifiche del rispetto delle prescrizioni.
Quindi il documento fornisce informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio-impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti dalle fonti rinnovabili.
Con il D.M. 26 Giugno 2015 vengono definiti nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
1- nuove costruzioni, edifici ad energia quasi zero:
– edifici di nuova costruzione;
– edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti volumetrici superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi;
2- ristrutturazioni importanti di primo livello:
Ricadiamo in questa casistica quando si prevede contemporaneamente:
– un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
3- ristrutturazioni importanti di secondo livello:
– l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi.
4- riqualificazioni energetiche:
Rientrano in questa casistica:
– gli interventi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o
– consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore).
Le verifiche e i requisiti dovranno essere rispettate solo sugli elementi interessati dagli interventi.
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