Obblighi Rinnovabili Edifici: Nuove Regole dal 2026

Dal 3 agosto 2026 cambiano in modo importante gli obblighi relativi all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Il D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III, modifica il quadro previsto dal D.Lgs. 199/2021 e amplia i casi nei quali è necessario garantire una determinata copertura dei fabbisogni energetici attraverso fonti rinnovabili.

La novità più rilevante è che gli obblighi non riguardano più soltanto le nuove costruzioni. Dal 3 agosto 2026 entrano infatti in gioco anche le ristrutturazioni importanti e determinati interventi di rinnovamento degli impianti termici.

In particolare, per gli edifici privati, le percentuali previste si riferiscono alla quota di energia necessaria per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria:

• 60% per le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e determinati ampliamenti;
• 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello;
• 15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
• 15% anche nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Rimane poi il requisito relativo alla potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, determinata in funzione della superficie in pianta dell’edificio. La formula prevista è P = k × S, con k pari a 0,05 per le nuove costruzioni e 0,025 per gli edifici esistenti, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Diventa quindi ancora più importante, già in fase di progettazione, verificare contemporaneamente il fabbisogno energetico dell’edificio, le quote di copertura richieste, la potenza minima da installare e gli eventuali vincoli tecnici, urbanistici o paesaggistici.

Un altro aspetto interessante è che, in presenza di impossibilità tecnica o anche di non convenienza economica nei casi previsti, il progettista deve documentare nella relazione tecnica le verifiche effettuate e la non fattibilità delle diverse soluzioni tecnologiche disponibili. La relazione “ex Legge 10” assume quindi un ruolo ancora più centrale nella dimostrazione del rispetto degli obblighi.

Resta però, un punto che necessita di chiarimenti operativi: il caso delle unità immobiliari all’interno di un condominio.

Quando l’obbligo riguarda un edificio condominiale, occorre infatti capire con precisione come debba essere calcolata e soddisfatta la quota di produzione di energia elettrica riferibile alle singole unità immobiliari e come debba essere considerata la produzione di un eventuale impianto fotovoltaico condominiale a servizio dell’intero fabbricato.

Su questo aspetto ci aspettiamo quindi chiarimenti da parte del MASE, in particolare sulle modalità di calcolo e sulle modalità concrete con cui una singola unità immobiliare inserita in un condominio possa considerare soddisfatta la propria quota di produzione da fonti rinnovabili.

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